Assistenza Territoriale dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta
( 1 ) Diritti e doveri dell'assistito
La fiducia è alla base della libera scelta da parte del cittadino nei confronti
del proprio medico di medicina generale e/o pediatria di libera scelta.
In questo rapporto, basato sulla fiducia, l´assistito ha diritti e doveri nei confronti del proprio medico.
Diritti dell'assistito
Rispetto ai compiti assegnati dalle convenzioni che regolano l´attività del medico di medicina
generale ed il pediatra di libera scelta, ogni assistito ha diritto in modo gratuito:
Alle visite ambulatoriali nello studio del proprio medico;
Alle visite domiciliari solo in caso di non trasferibilità dell´assistito;
Alle altre prestazioni elencate nel paragrafo titolato "Le Prestazioni Gratuite";
Ad eventuali prescrizioni ove reputate necessarie dal medico stesso, in ordine:
-
agli accertamenti biochimici e strumentali conseguenti la visita;
-
all´accesso alla visita specialistica;
-
al ricovero ospedaliero;
-
alle prescrizioni di farmaci.
L´assistito ha inoltre diritto:
-
Al rispetto dei diritti fondamentali della persona così come previsto dal codice deontologico
che regola la professione medica;
-
Al trattamento e alla trasmissione riservata dei suoi dati;
-
Ad una tempestiva e corretta informazione sulla diagnosi e sulla prognosi;
-
Ad una attività da parte del medico curante improntata alla disponibilità, all´attenzione
ai bisogni della persona in particolare nei confronti di coloro che necessitano di maggior protezione;
-
Ad un costante aggiornamento professionale da parte del proprio medico.
Doveri dell'assistito
Nei confronti del proprio medico di famiglia e/o pediatra di libera scelta, l´assistito:
Deve rispettare la dignità e l´indipendenza professionale;
Non deve sollecitare il medico alla prescrizioni di farmaci, accertamenti e/o visite se non ritenute necessarie
dal medico stesso;
Non deve sollecitare il medico ad atti non coerenti con le indicazioni normative regionali e/o nazionali
(es. prescrizioni di farmaci al di sopra delle indicazioni delle note C.U.F.);
Non deve sollecitare il medico nella trascrizione di quegli accertamenti che devono essere prescritti
su ricettario regionale dai medici specialisti;
Non deve richiedere al medico l´utilizzo di procedure per l´esecuzione di accertamenti e/o
visite in tempi solleciti quando non ritenuto opportuno dal medico stesso;
Non deve richiedere "impegnative a posteriori" per prestazioni di fatto già eseguite o richiedere al
medico curante impegnative per prestazioni già prenotate;
Ove si rechi senza consultarsi con il proprio medico curante da uno specialista privato o pubblico in
regime di libera scelta al di fuori del sistema sanitario pubblico, non può pretendere la trascrizione
automatica delle proposte (accertamenti, farmaci).
Una scelta autonoma privata, se pur legittima, non può comportare necessariamente un onere a carico
del Servizio Sanitario Nazionale.
( 2 )Modalità organizzative dell'attività
Il medico di Medicina Generale organizza la sua attività all´interno dei seguenti orari:
- dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali;
- dalle ore 08,00 alle ore 10,00 del Sabato e del giorno prefestivo.
Negli altri orari il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale, presso la sede della Guardia Medica,
sostituisce, per le situazioni di urgenza, a tutti gli effetti il Medico di Medicina Generale.
Visite ambulatoriali
Lo studio deve essere disponibile al pubblico per un numero di ore congruo e proporzionato
al numero di assistiti; deve essere altresì aperto per cinque giorni la settimana,
fatte salve particolari modalità organizzative (medicina di gruppo e forme associative).
Gli orari di apertura devono essere esposti all´ingresso.
Visite domiciliari
La visita domiciliare può essere richiesta solo quando il malato non sia trasferibile per motivi di salute.
Le visite domiciliari richieste al medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta di norma sono
effettuate con le seguenti modalità:
-
Nella stessa giornata, se la richiesta è pervenuta entro le ore 10,00;
-
Entro le ore 12,00 del giorno successivo, se la richiesta è pervenuta dopo le ore 10,00;
-
Nel giorno feriale libero da ambulatorio il medico è comunque tenuto ad effettuare le visite domiciliari
con le modalità di cui sopra;
-
Nel giorno di sabato e negli altri giorni prefestivi, la visita deve essere effettuata se la richiesta
è pervenuta entro le ore 10,00;
-
La chiamata urgente, quando recepita, sarà comunque soddisfatta nel più breve tempo possibile.
Nelle situazioni in cui sussiste un pericolo di vita deve essere chiamato il S.U.E.S.
(Servizio Sanitario Urgenza ed Emergenza).
Il 118 è un servizio pubblico di pronto intervento sanitario, attivo 24 ore su 24.
La Centrale Operativa del 118 interviene nelle urgenze ed emergenze sanitarie con l´invio di persone
e mezzi di soccorso adeguati.
3 ) Le prestazioni del medico di medicina generale
Prestazioni gratuite
Le prestazioni gratuite sono garantite dal Medico di Medicina Generale nei confronti solo degli assistiti
che lo hanno scelto e sono:
-
Visite ambulatoriali negli orari esposti all´ingresso degli studi;
-
Visite domiciliari richieste con le modalità precisate in precedenza;
-
Visite domiciliari programmate ai soggetti non ambulabili secondo un programma individuale predisposto
dal medico e autorizzato dalla AUSL. Il medico di Medicina Generale assicura le necessarie indicazioni
ai Servizi Territoriali della AUSL per l´attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata rivolto a pazienti cronici, con la formulazione di un programma di cure personalizzato
che comprende visite mediche, consulenze specialistiche, prestazioni infermieristiche e riabilitative;
-
Visite occasionali (domiciliari o ambulatoriali) a favore di assistiti temporaneamente in Italia che siano
a carico di Istituzioni Estere in base a convenzioni internazionali;
-
Altre particolari prestazioni, comprese in un elenco allegato all´ Accordo Collettivo Nazionale,
che il medico ha facoltà di praticare (medicazioni, rimozione punti di sutura, profilassi antitetanica…);
-
Certificarti di inizio e di proseguimento della malattia per lavoratori dipendenti;
-
Certificati obbligatori di riammissione alla scuola dell´ obbligo, alle scuole materne, agli asili
nido ed alle scuole secondarie superiori;
-
Certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di validità annuale, rilasciate
a seguito di specifica richiesta dell´autorità scolastica competente e solo per le attività
parascolastiche, al di fuori degli orari scolastici, e per i giochi della gioventù, escluse le fasi Nazionali;
-
Proposte per cure termali da effettuarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
-
Richieste di ricovero, di indagini diagnostiche e di visite specialistiche e/o di passaggio di cura.
Le richieste di indagini diagnostiche e/o visite specialistiche hanno, attualmente, validità 15
giorni dalla prescrizione.
-
Denuncia della causa di morte entro 24 ore dal decesso; nelle situazioni eccezionali
(es. presenza di più giornate festive consecutive) in cui il medico di Medicina Generale non è disponibile,
la denuncia della causa di morte può essere fatta anche dal medico necroscopo reperibile.
-
Prescrizioni farmaceutiche nel rispetto delle leggi vigenti (con particolare attenzione alle Note CUF).
Il Farmacista, in caso di dubbio sulla formulazione della prescrizione a carico del SSN, può consultare
il medico di Medicina Generale per ulteriori delucidazioni. Negli altri casi il Farmacista si limiterà
a verificare, nel rispetto delle normative vigenti, la correttezza formale della "ricetta" del medico di
Medicina Generale e a fornire il farmaco al cittadino, astenendosi da qualsiasi ulteriore osservazione.
Prestazioni non gratuite
Non sono gratuite, in quanto non previste tra i compiti del Medico di Medicina Generale, le seguenti prestazioni:
-
Visite ambulatoriali e domiciliari nei giorni e negli orari coperti dal Servizio di Continuità Assistenziale
(Guardia Medica) e/o richieste dall´assistito su appuntamento e/o in orario concordato, comunque al di
fuori degli orari di apertura dell´ambulatorio dichiarati dal medico;
-
Visite ai militari in Servizio di Leva e ai soggetti che optano per il Servizio Civile;
-
Visite occasionali (cioè di coloro che si trovano occasionalmente al di fuori del proprio Comune di Residenza)
secondo le tariffe stabilite dalla legge;
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Certificati sportivi (esclusi quelli elencati tra le prestazioni gratuite);
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Certificati per richieste di Pensione di Invalidità (Civile, INPS, ecc);
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Certificati per l´ammissione alle RSA (Residenze per Anziani);
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Certificati per uso assicurativo e/o privatistico;
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Certificati di malattia riguardanti i lavoratori frontalieri redatte su appositi moduli;
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Proposte di cure termali per Enti diversi dal SSN (es. INPS, INAIL, ….);
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Certificati Scolastici (esclusi quelli elencati tra le prestazioni gratuite);
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Altri certificati quali ad esempio: anamnestico uso porto d´armi, invio in soggiorno climatico e nelle
colonie, non contagiosità per gli addetti alle industrie alimentari;
-
Ogni certificazione e/o prestazione non espressamente compresa fra quelle gratuite.
Prestazioni non eseguibili
Al Medico di Medicina Generale vengono sovente richieste prestazioni che, ai sensi del Codice di Deontologia
Medica e delle norme vigenti, non sono loro attribuibili.
Vengono segnalate quelle più frequenti:
Accertamenti e/o prescrizioni farmaceutiche richieste da società sportive, centri estetici e/o tricologici;
Accertamenti eseguiti nell´ambito delle attività nei confronti dei lavoratori, previste dalla Legge
626/´94;
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Programmi di prevenzione svolti su iniziativa di soggetti privati e comunque con l´Azienda
Sanitaria Locale;
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Accertamenti e visite specialistiche preliminari ad atti chirurgici che saranno eseguiti nelle strutture
accreditate in regime ricovero;
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Prescrizioni di specialità medicinali e presidi da utilizzare durante il ricovero.
"A cura dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico"