Lo scopo della registrazione è permettere alle autorità competenti (Azienda Sanitaria Provinciale) di conoscere il numero, l'ubicazione e le tipologie di attività degli stabilimenti del settore alimentare, al fine di permettere l'esecuzione dei controlli ufficiali ogni qualvolta giudicato necessario.
- L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che intende iniziare un' attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari presenta alla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune ove ha sede lo stabilimento/laboratorio/deposito per cui si chiede la registrazione, una notifica redatta sul Modello Unico di Dichiarazione di Inizio Attività (Allegato 1) a seguito della quale l'operatore può iniziare subito l'attività;
- L'OSA che intende subentrare in un' attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari già registrata, presenta una notifica con procedura di DIA semplice (Allegato 2)
- L'OSA che intende modificare:
- il nome o la ragione sociale;
- l'eventuale marchio depositato;
- gli elementi strutturali di uno stabilimento, gli impianti e/o la tipologia produttiva;
notifica le modifiche all’ASP attraverso il SUAP del Comune allegando, per il terzo dei punti sopraelencati, nuova pianta planimetrica e/o nuova relazione tecnica. (Allegato 2)
- L'OSA che intende cessare l'attività già registrata invia una comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune ove ha sede lo stabilimento/laboratorio/deposito per la cancellazione dall’elenco delle imprese alimentari presente presso l’Azienda Sanitaria Provinciale (Allegato 2)
- Le attività (stabilimenti/laboratori/automezzi) già in possesso di autorizzazione sanitaria non devono inoltrare nuova registrazione. I Servizi Medici e Veterinari provvederanno in questi casi alla registrazione d'ufficio sulla base di dati già in proprio possesso.
Ambiti particolari di semplificazione1.
Produzione Primaria- gli operatori del settore alimentare operanti nell’ambito della produzione primaria ( es.: coltivazione vegetali in campo, coltivazione vegetali in serra, raccolta vegetali spontanei, trasporto, magazzinaggio/manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione. trasporto di prodotti primari dal luogo di produzione ad uno stabilimento), fatta eccezione per l’allevamento di animali per la produzione alimentare, sono tenuti ad effettuare la registrazione ai sensi dell’art.6 del regolamento CE n. 852 del 2004 e ai sensi dell’art. 31 del regolamento CE n. 882 del 2004, attraverso lo sportello unico per le attività produttive od ufficio corrispondente dell’amministrazione comunale di riferimento che provvede ad inviarne copia al SIAN dell’azienda sanitaria provinciale di riferimento.
- L’operatore del settore alimentare è tenuto a comunicare (allegato 4), i dati relativi all’attività esercitata e, in particolare:
— denominazione;
— ragione sociale;
— codice fiscale/partita I.V.A.;
— sede operativa e sede legale;
— tipo di attività (utilizzando preferibilmente come riferimento la codifica ATECO);
— data di inizio dell’attività;
— estremi di validazione del fascicolo aziendale AGEA;
— dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. aa), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Lo sportello unico per le attività produttive o il corrispondente ufficio dell’amministrazione comunale che riceve la comunicazione trasmette, espletati gli eventuali adempimenti a proprio carico, copia della comunicazione al SIAN dell’ASP competente sul territorio che, provvede a registrare l’impresa riportando i dati sull’apposito database .
2.
Le tabaccherie, oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita istanza da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art . 7 del D.lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari . Ai sensi dei Regolamenti 178/2002 e 852/2004 CE, il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono .
Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Reg CE 852/2004 (
esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, ecc ..), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizione di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni operative gestionali ed igienico sanitarie :
- obbligo di Registrazione secondo le modalità definite da ciascuna Regione e P .A. in base alle indicazioni delle presenti linee-guida (allegato 3 – Dia Semplificata);
- conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base ;
- mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato ("linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica "volto a favorire l'attuazione del regolamento n . 178/2002) .
3.
Le farmacie, essendo in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, dell'autorizzazione sanitaria di cui al punto 2) delle presenti linee guida, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della Registrazione/DIA.
Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico ai competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione
4.
Distributori automaticiPremesso che:
- per "stabilimento sì intende ogni unità di un'impresa alimentare, a sua volta definita come ogni soggetto pubblico o privato . . . che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi dì produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti " (art. 3 Reg.CE n. 178/2002);
- il distributore automatico non è che semplicemente un bene strumentale (cespite) in capo all'unico soggetto privato che è l'impresa che svolge il servizio di ristoro ;
è sufficiente:
- la sola registrazione a mezzo comunicazione inizio attività (DIA) effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici alla ASL tramite il SUAP del comune dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati ;
- nei casi di installazioni dei distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, che seguono specifica normativa) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, nonché nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una DIA ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati .